Pubblicato su Lo Spettacolo Viaggiante – dicembre 2014
Negli ultimi anni sono intervenute importanti integrazioni legislative agli adempimenti previsti in carico alle aziende in tema di sicurezza dei lavoratori.
Fermo restando che il termine “lavoratori” non si riferisce solamente ai dipendenti assunti tramite un contratto di lavoro inteso in senso tradizionale ma a tutte le persone che prestano la propria opera persino in termini gratuiti, i compiti del datore di lavoro sono quelli di mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutelarne la salute e la sicurezza.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con la quale essi vengono impiegati e dalla tipologia di azienda che li impiega. La scadenza ultima entro la quale andava portata a termine la formazione obbligatoria dei lavoratori era quella del 26 gennaio 2013.
La mancata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ha conseguenze particolarmente pesanti per il datore di lavoro, in quanto comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Si tratta quindi, come è facile comprendere, di un obbligo dal quale non è possibile derogare.
Vanno formati TUTTI i lavoratori, a prescindere da altri titoli abilitativi, corsi o brevetti che dispongano. Vanno formati anche gli assistenti bagnanti, gli RSPP, gli RLS, gli addetti al servizio antincendio e quelli addetti al servizio di pronto soccorso. Si tratta infatti di una formazione sulla sicurezza in azienda, che prescinde da altre formazioni specifiche che i lavoratori già posseggano.
Il percorso formativo si articola, per ciascun lavoratore, in una prima parte di formazione generale ed in una seconda parte di formazione specifica in base alla mansione svolta. La prima fase di formazione generale è uguale per tutti i lavoratori, non entra nel merito della specifica mansione svolta e deve avere una durata minima di 4 ore. La seconda parte invece riguarda la specificità della mansione e ha una durata variabile da 12 ore (rischio alto), 8 ore (rischio medio) e 4 ore (rischio basso). La formazione di ogni singolo lavoratore deve avvenire entro 60 giorni dall’assunzione.
E’ necessario inoltre istituire un percorso di aggiornamento periodico, consistente in almeno 6 ore distribuite in 5 anni.
Nel caso in cui un lavoratore già formato cambi datore di lavoro questo ultimo è tenuto a prestare solamente la parte di formazione specifica, senza ripetere quella generale. Naturalmente, come in tutti gli altri casi riguardanti la formazione in tema di sicurezza, questa deve avvenire durante l’orario di lavoro.
I corsi devono essere tenuti da formatori riconosciuti e dotati di esperienza nel settore della formazione sulla sicurezza. Alcune parti della formazione, come ad esempio quella generale, possono essere svolte in e.learning. Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato, anche per consentire al lavoratore stesso di vedersi riconosciute le ore di frequenza che non è tenuto a ripetere in caso di cambio di azienda.
La formazione dei lavoratori deve avvenire contestualmente alla assunzione e, laddove ciò non sia possibile, entro 60 giorni dall’assunzione stessa, Tutti gli oneri economici relativi alla formazione dei lavoratori sono in capo al datore di lavoro e non posson in alcun modo ricadere sui lavoratori.
I corsi possono essere svolti in azienda, con il solo limite di un numero massimo di partecipanti di 35 persone. Va effettuata una verifica di comprensione della lingua per i lavoraori stranieri ed è consigliato (ma non obbligatorio) un test finale di apprendimento.
Un altro punto importante riguarda la qualifica che debbpno possedere i formatori. L’argomento è stato chiarito da un decreto emanato il 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
Sostanzialmente il decreto stabilisce che il formatore debba possedere una laurea come pre-requisito, sommato ad altri 6 requisiti da possedere alternativamente che riguardano la pregressa esperienza posseduta come formatore.
Riassumendo, i corsi per la formazione dei lavoratori possono essere organizzati dal datore di lavoro, che deve però avvalersi di formatori qualificati, a meno che lui stesso non sia in possesso dei requisiti richiesti.
L’obbligo della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori in tema di sicurezza, pur essendo entrato in vigore già da tempo, non è ancora conosciuto da tutte le aziende. Soprattutto le aziende più piccole e quelle oeranti in settori poco organizzati non hanno ancora adempiuto all’obbligo. Si ritiene troppo spesso, sbagliando, che aziende che non hanno lavoratori assunti non siano tenute ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgsl.81/08 sulla sicurezza dei lavoratori.
In realtà un incidente ad un qualsiasi collaboratore, che presta la propria opera sotto qualunque forma, in assenza dei previsti adempimenti di legge può rivelarsi un danno incalcolabile per l’azienda e, soprattutto, per il datore di lavoro, che riveste una posizione di garanzia nei confronti della salute e della incolumità dei propri lavoratori.
Un altro aspetto da evidenziare è quello della corretta classificazione del rischio aziendale. Esistono tabelle che danno indicazioni per classificare il rischio secondo l’attività svolta prevalentemente dalla azienda. Le attività relative al turismo e quindi all’intrattenimento ed allo sport vengono sempre inserite nella categoria di rischio basso. In relatà spesso i singoli lavoratori svolgono funzioni che, se venissero espletate in aziende diverse, sarebbero riconducibili senza dubbio in classi di rischio più elevate.
Prendiamo ad esempio l’attività svolta da un manutentore di un parco acquatico, che si trova giornalmente a contatto con agenti chimici pericolosi, effettuandone anche la manipolazione, il trasporto ed il travaso: il rischio chimico è catalogato nella categoria del rischio elevato, mentre l’azienda che svolge attività di intrattenimento è catalogata nel rischio basso.
Cosa succederà nel malaugurato caso avvenga un incidente a quel lavoratore? Se non è stato adeguatamente formato sul rischio chimico e l’incidente è costituito, ad esempio, da forte intossicazione, come potrà il datore di lavoro dimostrare di aver svolto la formazione in modo corretto…? La stessa cosa dicasi per il manutenore di una giostra: l’azienda opera nel settore dell’intrattenimento (rischio basso) ma la funzione del lavoratore è la stessa di un operaio metalmeccanico!
Ricordiamo che la corretta classificazione del rischio chimico è in capo, come moltissimi altri aspetti, al datore di lavoro e quindi spetta a lui e non a tabelle esemplificative inquadrare correttamente i problmi da affrontare.
Per concludere, anche volendo considerare la formazione dei lavoratori sulla sicurezza come l’ennesima “gabella” alla quale le aziende sono soggette, conviene cercare di coglierne la parte buona e approfittarne per effettuare formazione mirata e attinente alla reale attività svolta, privilegiando formatori che siano davvero competenti soprattutto per la parte di formazione specifica da effettuare.