La piscina aperta ad un pubblico indifferenziato, così come quella a servizio di un condominio o di una attività turistico-ricettiva è, a tutti gli effetti, una piscina ad uso pubblico. La legislazione italiana sulla sicurezza igienico-sanitaria delle piscine, infatti, non considera come fattore discriminante la proprietà ma la tipologia di utilizzo.
Dalla pubblicazione dell’“Accordo Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio” nel 2003, molte piscine sono entrate a pieno titolo tra le piscine ad uso pubblico. Ad esempio le piscine dei campeggi, quelle degli hotel o quelle delle strutture extra-alberghiere, essendo strutture ad uso pubblico sono soggette a controlli da parte degli enti preposti e sottoposte a precisi obblighi di controllo anche da parte del gestore stesso.
L’Accordo 2003, infatti, ha stabilito che i controlli sulle piscine ad uso pubblico si dividono in due categorie: i controlli esterni, cioè quelli effettuati dalle aziende sanitarie, e quelli interni, cioè quelli messi in atto dal gestore della struttura o da un suo incaricato. Il primo obbligo è quello di individuare e nominare la figura del Responsabile della piscina, che è colui che deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico – sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate (punto 6.1).
In alcune Regioni, come la Toscana ad esempio, le eventuali multe previste dalla legge regionale di riferimento vengono comminate direttamente al Responsabile della piscina e non al titolare dell’attività.
I controlli interni vengono descritti al punto 6.2 dell’Accordo 2003:
I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine iI responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
In questo documento, che nel tempo si è definito “piano di autocontrollo” anche per distinguerlo dal DVR sulla sicurezza dei lavoratori, vanno indicate le procedure di gestione della piscina, comprese le analisi dell’acqua giornaliere (sul campo) e periodiche (di laboratorio).
Inoltre, sempre secondo l’Accordo 2003, Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell’autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
b2) la lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;
b5) Il numero dei frequentatori dell’impianto.
La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico – sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell’impianto deve darne tempestiva comunicazione all’ Azienda unità sanitaria locale.
La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell’azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
I parametri di riferimento delle sostanze contenute nell’acqua di piscina sono quelli riportati nella Tabella A riportato nell’Allegato 1 dell’Accordo 2003 (vedi https://www.professioneacqua.it/i-requisiti-dellaqcua-di-piscina-la-tabella-a/).
Ma quali sono i controlli da effettuare, e con quale periodicità? Ci viene in aiuto la Norma UNI 10637, che li elenca nel prospetto 2 della norma e noi riportiamo nella tabella seguente.
Parametro | Frequenza minima analisi sul campo | Frequenza minima analisi di laboratorio |
Temperatura | Due volte al giorno | |
pH | Una volta al giorno | |
Cloro attivo libero | Almeno 1 h prima dell’apertura al pubblico e successivamente circa ogni 3 h durante il periodo di apertura della piscina | |
Cloro attivo combinato | Contestualmente alla prima e all’ultima analisi quotidiana del cloro attivo libero | |
Acido isocianurico | Una volta a settimana | Una volta ogni due mesi |
Nitrati | Una volta al mese | Una volta ogni due mesi |
Torbidità | Una volta ogni due mesi | |
Colore | Una volta ogni due mesi | |
Sostanze organiche | Una volta ogni due mesi | |
Flocculante | Una volta ogni due mesi |
Per le piscine di tipo A, le analisi microbiologiche dell’acqua di vasca devono essere effettuate con frequenza mensile. Qualora le analisi di 4 mesi consecutivi non abbiano rilevato difformità dai limiti riportati nella Tabella A dell’Accordo 2003, è consentita la riduzione della frequenza da mensile a bimestrale. Qualora una delle successive analisi bimestrali rilevi non conformità, deve essere ripristinata la frequenza mensile, sino al raggiungimento di ulteriori 4 mesi consecutivi conformi. La prima analisi deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività.
In conclusione, quando si gestisce una piscina ad uso pubblico è necessario mettere in atto un processo di gestione con il relativo monitoraggio, effettuando controlli di cui si devono conservare le registrazioni. Il responsabile della piscina è la persona di riferimento che deve redigere il manuale di autocontrollo e decidere le operazioni da compiere, nonché le analisi di verifica, per mantenere la piscina sana e sicura.