LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Pubblicato su La Palestra 2012

È entrato in vigore il 7 ottobre 2011 il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi, il DPR n.151 del 1 agosto 2011, pubblicato in G.U. il 22 settembre 2011

Per quanto riguarda le palestre ed i centri sportivi, la novità più rilevante è nella parte terminale del documento, precisamente nell’Allegato 1 che riporta l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
Alla riga n. 65 della tabella è inserita la voce:

Nella precedente normativa, il DM 16/02/1982, n.83, era previsto l’obbligo di richiesta del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) per “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti”. Il DM del 18 marzo 1996 sulla Sicurezza degli Impianti Sportivi precisava ulteriormente che i “posti” erano da ritenersi posti per gli spettatori e non utenti del centro sportivo. Fino ad oggi, quindi, la quasi totalità dei centri fitness non era soggetta agli adempimenti in merito alla prevenzione incendi.

Le attività elencate nell’Allegato 1 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: categoria A, B e C. Nel caso degli impianti sportivi, le categorie sono solamente due: la B, che comprende gli impianti fino a 200 persone, e la C, che comprende quelli oltre le 200 persone. La definizione di “persone” non viene riportata nel testo del Decreto, né nelle note. Nel caso in cui verrà successivamente chiarito se, nel caso specifico degli impianti sportivi, le “persone” siano i frequentatori dell’impianto sportivo ed i dipendenti presenti, così come parrebbe in linea con quanto richiesto per le altre tipologie di strutture citate del Regolamento, oppure gli spettatori, avremo un riferimento certo su come ci si dovrà comportare. Se questo chiarimento non arriverà, riprenderà l’eterno balletto su termini e definizioni che ha accompagnato fino ad oggi altri adempimenti tra i quali, ad esempio, l’obbligo o meno del sopralluogo della Commissione di Vigilanza per ottenere l’agibilità dei locali.

Nel caso abbastanza probabile in cui con il termine “persone” si intendano i frequentanti l’impianto, per i centri fitness e tutti gli altri impianti sportivi la richiesta di CPI sarebbe necessaria nel caso in cui il centro stesso possa ospitare più di 100 persone ovvero abbia una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. In questo caso il centro stesso rientrerebbe nella categoria di rischio B se il massimo di frequentanti ammissibile sia di 200 persone, nella categoria di rischio C nel caso in cui il numero massimo di frequentanti il centro sia superiore. Resterebbero quindi esclusi dagli adempimenti antincendio solo i centri con capacità inferiore a 100 persone o con superficie coperta lorda in pianta inferiore a 200 mq.

In cosa consiste il regolamento
Entriamo nel merito di quanto prevede in sostanza il nuovo regolamento, precisando che il provvedimento rimanda per la definizione dei dettagli attuativi della nuova disciplina relativi alle modalità di presentazione e alla documentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni, ad un futuro decreto del Ministero dell’interno, in attesa del quale è previsto che si applichino le disposizioni del D.M. 4 maggio 1988, attualmente in vigore.

Le prescrizioni previste dal nuovo Regolamento sono:
Art. 11
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cioè entro il 7 ottobre 2011;
5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio);
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5 (attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, che non riguardano gli impianti sportivi), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento
7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Cambiano le modalità delle procedure per la richiesta del parere dei VVFF sui progetti e sugli impianti realizzati, al fine di agevolare le procedure di semplificazione dell’attività amministrativa. In pratica sarà possibile utilizzare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e le procedure telematiche, fermo restando che su quest’ultimo punto le amministrazioni locali del VVFF siano attrezzate per riceverle.
Alcune novità riguardano la gestione dei centri. L’articolo 6, “Obblighi connessi con l’esercizio della attività”, recita:
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

In pratica, sarà necessario tenere un registro sul quale annotare le verifiche periodiche di sistemi ed impianti e gli interventi di manutenzione, nonché mettere in atto azioni di informazione sui rischi di incendio e sulle procedure da adottare in caso di pericolo. Il fatto che molti dei centri sportivi precedentemente esenti dalla vigilanza in materia di prevenzione incendi ricada ora in questo obbligo certo complicherà ulteriormente l’iter di approvazione del progetto e l’ottenimento della agibilità dei centri, che dovranno adeguarsi alla normativa anche nel caso di ristrutturazione. Allo stesso tempo saranno necessarie nuove procedure di tipo gestionale per assicurare la sorveglianza e la prevenzione.

Sanzioni previste
Anche perché le sanzioni previste per la mancata richiesta del CPI laddove necessaria sono piuttosto pesanti e sono quelle riportate dall’Art.20 del d.lgl. 139/2006 all’art.20, che recita:

Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell’attività
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

In attesa di chiarimenti, non certi, il consiglio è quello di iniziare ad informarsi presso il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio e a produrre la documentazione necessaria per mettersi in regola.

Rossana Prola