Le piscine dei B&B secondo le leggi regionali

Un problema di difficile definizione

L’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, da cui sono derivate le leggi e/o le delibere regionali attualmente in vigore, è stato scritto nel 2003, un periodo in cui la diffusione dei B&B era sicuramente molto inferiore rispetto ad oggi e gli affitti brevi molto meno diffusi, anche perchè le piattaforme internet di affitto e scambio delle abitazioni private non erano ancora state inventate.

Per questa ragione, ci si trova spesso a non sapere come affrontare situazioni in cui le piscine realizzate ad uso privato vengono date in affitto per brevi periodi ad uso turistico-ricettivo.

Le situazioni di questo tipo sono molte e diverse tra loro. Si va dall’affitto di una villa singola con piscina alla situazione in cui in un residence solo alcuni dei proprietari affittano il proprio appartamento tramite Airbeb.

Che fare in questio casi? Come devono essere classificate le piscine? Restano piscine ad uso privato o condominiale, oppure diventano piscine ad uso turistico-ricettivo, quindi A2?

Il problema è, principalmente, di natura economica, poichè dal punto di vista delle norme tecniche l’impianto di una piscina ad uso privato solitamente è molto meno costoso di quello di una piscina ad uso pubblico. Dal punto di vista della sicurezza, però, un eventuale malaugurato incidente che dovesse accadere ad un ospite potrebbe riservare serie conseguenze per il proprietario di una piscina non correttamente classiicata e non dotata di tutto quanto previsto per un uso turistico.

Ma cosa dicono le leggi regionali? Poco, e quel poco che c’è è piuttosto confuso.

Partiamo dall’Accordo 2003, che recita:

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica.

Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

  1. b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.
  2. c) piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

 

Le persone che affittano una casa con piscina sono ospiti o clienti? Essendo riportati tutti e due i termini in contesti differenti, credo sia incontrovertibile il fatto che siano clienti, in quanto pagano. Secondo l’Accordo, quindi, gli affitti turistici rientrerebbero nella categoria A2 (turistico o collettivo).

La  D.g.r. Lombardia 17 maggio 2006 – n. 8/2552 prevede nella classificazione che:

Sono comunque considerate piscine destinate ad un’utenza pubblica: .

– le piscine pubbliche o di uso pubblico, di séguito denominate «piscine pubbliche», ovvero tutte le piscine il cui accesso presupponga l’acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento;

– le piscine ad uso collettivo così definite:

– le piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività ricettive (alberghi, camping, agriturismo, complessi ricettivi e simili), di seguito denominate «piscine turistico-ricettive», accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ad esclusione di quelle esercitate in immobili di categoria catastale gruppo A (ad esempio, bed & breakfast), che soggiacciono alla disciplina stabilita per le piscine collettive così come di seguito definite;

– le piscine al servizio di collettività, di seguito denominate «piscine collettive», inserite quale elemento non prevalente in scuole, caserme, centri benessere, o simili, accessibili ai soli ospiti, soci, utenti della struttura stessa.

Qualora le piscine collettive abbiano un volume totale delle vasche> 180m3e/ouna profondità > 1.40,m sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell’allegato A. Qualora, invece, le piscine collettive, abbiano un volume totale delle vasche :s 180 m3 e/o una profondità 1,40 m, sono equiparate alle piscine turistico-ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell’allegato B;

In Lombardia, quindi, le piscine a servizio dei B&B sono piscine collettive, quindi A2. Se di volume totale maggiore di 180 mc e/o una profondità maggiore di 140 cm vengono considerate A1, altrimenti A2 turistico-ricettive.

La regione Marche nella D.g.r. 1431/13 (ultima di una lunga serie di delibere di giunta diverse) introduce una classificazione tutta sua per il gruppo B, nel quale inserisce le strutture extra alberghiere. Nel punto 3.2, però, recita: Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente disposzione: (…) Le piscine, destinate esclusivamente all’uso degli alloggiati, di aziende che svolgono esclusivamente attività ricettiva rurale o agrituristica o assimilabile che concedono alloggio attraverso la locazione di appartamenti,  con servizi autonomi, fino ad un massimo di nove unità …

La Sardegna, nella Delib.G.R. n. 6/28 del 5.2.2019, esclude dal campo di applicazione le piscine a servizio dei B&B.

Insomma, non ci si capisce niente.

Ogni regione fa a modo suo, senza seguire una logica ma cercando di applicare regole che vengono ritenute corrette a seconda di giudizi più o meno personali, o di necessità politiche.

Per delineare il principio della corretta classificazione, o qualificazione, di una piscina a servizio di una unità abitativa che viene affittata per brevi periodo ci vuole coraggio. Dal punto di vista teorico, a mio parere non vi è dubbio che la tipologia di utilizzo non possa rientrare in quello privato e che il turista, considerato il fatto che paga un servizio, debba essere tutelato al pari degli altri utenti delle piscine ad uso pubblico. Dal punto di vista pratico, bisognerebbe tenere in considerazione l’impatto economico e normare quantomeno il cambio di destinazione d’uso da privato a turistico per le piscine esistenti, individuando solamente gli aspetti strettamente relativi alla sicurezza quali scalette, aspirazioni, trattamento chimico dell’acqua automatico… Che è di fatto ciò che consiglio di fare quando mi viene chiesto un parere.