Una proposta di modifica da parte del Ministero della Salute
Dopo molti anni passati dall’inizio del processo di revisione dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003, che si avviò a seguito di un convegno organizzato da Professione Acqua a Dozza (BO) nel 2005, il Ministero della Salute pubblica online sul proprio sito una consultazione alla quale tutti i cittadini interessati possono partecipare.
La consultazione è rimasta online fino al 30 giugno 2016 e si prefigge lo scopo di raccogliere commenti e suggerimenti in merito alla bozza di revisione proposta dal Ministero, pubblicata sul sito. La proposta dovrà successivamente passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, passaggio che si preannuncia non privo di ulteriori complicazioni poiché si dovrà tentare di avviare il percorso tecnico-politico che è rimasto fermo per tutti questi anni, ostacolato da motivazioni che non è dato sapere.
Non ci si può quindi augurare una modifica a breve dell’Allegato 1, questo va detto, ma un inizio è pur sempre meglio del totale silenzio di questi anni. L’augurio è quindi quello che arrivino al Ministero molti commenti, in modo da poter dimostrare un forte interesse del settore alla approvazione del documento, così come proposto oppure opportunamente modificato.
Si, perché il rischio che le cose cambino in peggio purtroppo è reale. Anche questa nuova versione del documento infatti, così come la precedente, contiene errori tecnici non trascurabili, che potrebbero rendere la situazione ancora più difficile da gestire di quella che ci troviamo ad affrontare oggi. Vediamo perché, analizzando la proposta di revisione pubblicata dal Ministero della Salute.
Acqua di pozzo: La responsabilità del controllo di potabilità nell’attuale versione dell’Allegato 1 non viene definita ed attualmente viene accettato che sia lo stesso gestore ad effettuare ed a produrre il certificato di potabilità secondo quanto previsto dal D.Lgsl.31/01; nella versione di modifica proposta invece sarà la ASL a dover rilasciare un giudizio di idoneità sull’acqua di pozzo.
Acqua di immissione e acqua di vasca: Anziché due colonne nella attuale Tabella A vengono proposte due tabelle differenti, la tabella A1 e pe l’acqua di immissione e la tabella A2 per l’acqua di vasca. Entrambe le tabelle sono soggette a controlli sia interni che esterni. Sono stati definiti i metodi da utilizzare per le analisi (Rapporti ISTISAN 13/46 e 07/31). Sui contenuti tecnici di queste due tabelle c’è molto da dire, ma in sintesi si può affermare che non sono stati rimossi gli errori tecnici della tabella attuale (sono rimasti invariati i limiti relativi al cloro libero, al cloro combinato ed al pH) e ne sono stati introdotti altri, ancora più penalizzanti, come ad esempio il valore di conducibilità (pari al doppio dell’acqua di approvvigionamento e quindi troppo basso) per l’acqua di immissione, e quello dei trialometani, intesi come somma delle concentrazioni di composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,bromodiclorometano, pari a 100 microgrammi/litro per l’acqua di vasca. Sono stati inoltre differenziati i limiti di cloro libero e pH in caso di utilizzo di composti a base di cloro contenente acido cianurico, alzando (inspiegabilmente) il valore del pH e (correttamente) del cloro, entro limiti di concentrazione di acido cianurico (inspiegabilmente) diversi tra le due tabelle.
Trialometani e cloroformio in aria : Viene introdotto il limite di 0.020 mg/1 calcolato in Cloroformio – CHCL3 da misurarsi nell’aria della sala vasche.
Sostanze chimiche utilizzabili in vasca: Viene presa a riferimento la Direttiva Biocidi (Regolamento UE 528/12) indicando la possibilità di utilizzare i prodotti del gruppo PT2, gruppo nel quale rientrano le piscine come possibilità di utilizzo, e i prodotti del gruppo PT5, nel quale rientrano i prodotti chimici utilizzabili per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano. Pochi capoversi più avanti, però, è riportata la frase: I disinfettanti, i flocculanti e i correttori di pH devono possedere il grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Un errore di battitura, una svista nella redazione del documento …? Vengono introdotti nuovi prodotti chimici, quali il bromo per la disinfezione e l’anidride carbonica per abbassare il pH.
Punti di prelievo: Vengono stabilite le modalità del prelievo in vasca (effettuato ad una profondità di circa 30 cm e ad una distanza di almeno 30/50 cm dal bordo vasca. Nei controlli di routine, il campione deve essere prelevato lontano da bocchette di immissione in una zona della vasca dove, per l’idraulica, il disinfettante residuo raggiunge il livello più basso riscontrabile in vasca). Viene inoltre stabilito che i punti di prelievo siano indicati nel manuale di autocontrollo e non più, come veniva indicato prima, in qualunque punto della vasca.
Requisiti termo-igrometrici e di ventilazione: viene fissata tra 26 °C e 28°C la temperatura minima dell’aria nelle piscine coperte, togliendo l’indicazione di temperatura maggiore o uguale a quella di vasca, contenuta attualmente nell’Allegato 1. Nelle zone di servizio la temperatura minima sale a 24 °C. invece dei 20°C attuali. La velocità dell’aria in prossimità delle bocchette sale da 0.1 a 0.2 m/sec ed il dimensionamento delle portate e dei ricambi di aria esterna viene uniformato alla Norma UNI 10339.
Requisiti acustici: Cambia completamente la definizione, trasformandosi in: Nella sezione delle attivita natatorie e di balneazione delle piscine coperte:
- a) il tempo di riverberazione, valutato come media su 4 posizioni di misure situate a bordo vasca, in posizione mediana su 4 lati dalla vasca principale, e mediato sulle frequenze di 500-1000-2000 Hz, dovra essere non superiore a: – 2,5s per le piscine gia in attivita e – 1,8s per le piscine realizzate successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo.
- b) Il livello sonoro valutato a bordo vasca a m 1,5 dal piano di calpestio, in termini di livello sonoro equivalente ponderato A su qualunque periodo di 8 ore (LAeq,8h), deve risultare non superiore a 75 dB(A). c) in caso di utilizzo di impianti sonori si applicano i parametri di cui al DPCM del 16.4.1999 n.215. Si risolve quindi il problema di un tempo di riverberazione troppo restrittivo solamente per le piscine esistenti e rimane per quelle di nuova realizzazione. Viene introdotto il livello sonoro a bordo vasca, in dB.
Ci sono altre situazioni critiche, quali la strana e apparentemente confusa definizione dei limiti entro i quali diventerebbe utilizzabile il cloro prodotto tramite elettrolisi, poiché si utilizza la terminologia della elettrolisi del sale in situ e si pongono limiti alla dimensione e alla tipologia delle piscine nelle quali è utilizzabile, cioè vasche di volume non superiore a 150 m3 e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c).
Questo in estrema sintesi quanto proposto dal Ministero della Salute. A conti fatti, sembra che le possibili positività siano state del tutto annullate dalle criticità inserite, ma non c’è dubbio che la scelta del Ministero di sottoporre il documento ad una consultazione pubblica rappresenti una scelta assolutamente positiva, che indica un approccio del tutto innovativo. Vedremo cosa emergerà al termine della consultazione, fissato al 30 giugno a meno di possibili proroghe. L’augurio è che il Ministero della Salute riesca nel suo scopo, che è quello di sbloccare una situazione ormai ferma da troppo tempo, la cui revisione è chiesta a gran voce da tutto il settore.