IL CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO, ANZI NO

Pubblicato su La Palestra 2013

Va richiesto, oppure no, il certificato medico agli utenti di una palestra? Come si devono comportare le strutture sportive, i medici di base e gli utenti? Facciamo un po’ di chiarezza

Dispiace constatare che quella recente riguardante i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica sia una storia da Paese delirante e allo sbando totale quale è ormai il nostro, l’ennesima in ordine di tempo e sicuramente non l’ultima. Ormai ci si sta abituando e nemmeno ci si fa più caso. Non solo bisogna prestare attenzione alle norme contenute nei decreti legge, perché vengono regolarmente modificate durante il passaggio dovuto di conversione in legge in Parlamento, ma anche successivamente può capitare, e capita sempre più spesso, che dopo poco tempo una nuova legge arrivi a smentire la precedente.

Il contenuto del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013
Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio, prevede l’obbligo della certificazione medica per le attività amatoriali e ludico-motorie e per le attività sportive non agonistiche, nonché la dotazione obbligatoria di un defibrillatore per tutte le società sportive presenti sul territorio italiano.
Per quanto riguarda la certificazione medica, la novità introdotta dal decreto è l’obbligo della certificazione medica anche per l’attività amatoriale e ludico-motoria, definita come l’attività, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Il decreto prevede che chi pratichi questa attività in un contesto organizzato e autorizzato all’esercizio debba presentare un certificato di idoneità, rilasciato dal medico curante su apposito modello predefinito, con validità annuale o biennale a seconda di precise condizioni (stato di salute, età, e altro). Ora, il problema che ci si era posti da subito era quello di quali attività fossero soggette a certificazione. Una partita di calcetto una volta alla settimana si considera attività occasionale oppure no? L’attività fisica richiesta per la partecipazione di un torneo di calcetto è attività svolta in proprio oppure inserita in un contesto organizzato? Ultimo ma non meno importante quesito: i giocatori di calcetto, squash, tennis, golf o altri sport nei quali viene prenotato un campo da gioco, devono presentare il certificato medico?
E chi acquista un abbonamento annuale per la piscina nuotando da solo esercita una attività non saltuaria in un contesto organizzato oppure no? Deve presentare il certificato medico per poter accedere alla struttura?
Tutte domande lecite e preoccupate, perché ogni gestore sa quanto sia difficile farsi consegnare un certificato dagli utenti, non tanto alla prima iscrizione ma ai successivi rinnovi. E chi frequenta un impianto sportivo da utente sa bene quanta sia la scocciatura del certificato medico: tempo e soldi inutilmente persi, considerando il fatto che il medico nell’ottanta per cento dei casi se la cava con una sola domanda (“Stai bene?” ) ed incassa dai trenta ai sessanta euro.
Gli stessi medici, seppure quello attuale sia tempo di crisi per tutti, avevano posto il problema di un inutile intasamento degli ambulatori. Da bravi burocrati, i medici di base hanno compreso da anni il rischio di responsabilità gravante su di loro, che non hanno né tempo né modo di accertarsi del reale stato di salute dei propri pazienti ma si fanno pagare una dichiarazione spesso basata su nessuna certezza, e non hanno mai amato questo obbligo.

Il Decreto del Fare in contrasto con il Decreto del Ministero della Salute
Di tutto ciò deve essersi reso conto qualcuno dei saggi che ha steso il Decreto del Fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto, esattamente un mese dopo, che all’articolo 42-bis sopprime l’obbligo della certificazione medica per le attività amatoriali e ludico-motorie, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni. Sacrosanta motivazione, ma allora perché tale obbligo è stato inserito, esattamente un mese fa??? Fatto sta che ora l’obbligo non c’è più, e chissà a quanti sarà sfuggito l’articolo 42-bis e si staranno ancora interrogando su come osservare la disposizione precedente…

Per il resto, il decreto del Ministero della Salute ribadisce l’obbligatorietà della certificazione medica per i casi già previsti in precedenza, che rientrano nella definizione canonica di attività sportiva non agonistica, e cioè quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Tali certificati vengono rilasciati dai medici di base su modello predefinito; si aggiunge l’obbligo della misura della pressione arteriosa e di un elettrocardiogramma a riposo. Ben venga che al medico sia imposto per decreto di fare il suo lavoro con coscienza, certo che l’elettrocardiogramma a riposo non costerà poco e le società sportive che gestiscono gli impianti, che sono molte, saranno ancora più in difficoltà a reperire dagli iscritti i certificati, necessari per mantenere valida l’iscrizione stessa.

Infine, l’obbligo dei defibrillatori. Tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dovranno dotarsi di defibrillatore semiautomatico, facendosi carico in proprio dell’onere di acquisto e mantenimento in efficienza, nonché dei corsi per la preparazione del personale addetto all’utilizzo. Il termine massimo è di trenta mesi dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 20 luglio 2013. Le società che dividono lo stesso spazio di attività possono accordarsi sull’uso e la gestione di un unico defibrillatore.

Rossana Prola