LA NUOVA NORMA CONI PER PISCINE E PALESTRE

Pubblicato su La Palestra 2009

Esaminiamo la nuova normativa che regolamenta il settore degli impianti sportivi. Criteri e regole che è bene tenere a mente ed applicare il prima possibile

Il testo delle nuove “Norme CONI per l’impiantistica sportiva” è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1379 del 25 giugno 2008. Non si tratta di un semplice aggiornamento delle norme precedenti, ma di una profonda revisione che coinvolge non più solamente gli impianti destinati all’agonismo, ma allarga di molto la tipologia di impianti soggetti al rispetto delle prescrizioni contenute nel nuovo testo. La novità principale delle norme è contenuta nell’articolo 1: Scopo e campo di validità Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in particolare si distinguono:
a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

Una nuova sezione è dedicata alle linee guida finalizzate a suggerire criteri di qualità del servizio, di funzionalità e di sicurezza, per la realizzazione di impianti dove si svolgono attività sportive non normate dalle Federazioni, come ad esempio gli impianti per il fitness, il percorso vita ed i parchi acquatici. Il rispetto di tali linee guida non è comunque obbligatorio, se non per impianti nei quali si svolgono attività regolate dalle Federazioni e che ospitino le attività complementari descritte.
Ad esempio, in una piscina nella quale sia ospitato un centro fitness, il parere del CONI sul progetto riguarderà entrambi gli impianti. Il parere favorevole del CONI sul progetto di realizzazione di un impianto sportivo è fino ad oggi limitato all’ottenimento dell’agibilità di una struttura di proprietà pubblica, nella quale si svolgano attività sportive regolate da Federazioni del CONI. Tale parere diventerà quindi obbligatorio anche per gli impianti natatori nei quali non si svolga agonismo ma solamente balneazione di tipo ludico-ricreativo, e che ospitino gli impianti complementari, mentre continuerà a non essere richiesto per i soli centri fitness, che non svolgono attività normata dal CONI.

Entrando nel dettaglio della norma, nella parte generale sono contenute alcune indicazioni che riguardano le piscine ed i centri fitness, in ordine di apparizione:
– gli spazi destinati alle zone di parcheggio (vedi paragrafo 6.3 Aree di sosta);
l’altezza minima del vano vasca al chiuso che non dovrà essere inferiore a 3,50 m, preferibilmente 4,00 m per le piscine nelle quali non si svolga attività di pallanuoto e 5,00 m per le piscine destinate ad ospitare la pallanuoto;
il numero massimo di affollamento per le vasche stabilito in 1 utente ogni mq di vasche servite;
l’altezza minima dei locali che non potrà essere inferiore ad una media di 2,70 m (ridotta a 2,40 m per i locali di disimpegno ed i servizi igienici ed escludendo i magazzini) ed in nessun punto inferiore a 2,20 m;
l’infermeria che dovrà essere collocata in posizione agevole per essere raggiunta sia dall’interno che dall’esterno, di dimensioni minime preferibilmente non inferiori a 9 mq e dotata di servizio igienico per disabili, con anti-wc dotato di lavabo.

L’intero capitolo 9 è dedicato agli spazi per il pubblico, che devono rispettare quanto già previsto dal Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi del 1996, aggiornato nel 2005. Viene comunque introdotta la formula relativa alla curva di visibilità.

Il capitolo 10.2 riguarda in specifico gli impianti natatori e le prescrizioni riportate valgono sia per gli impianti natatori che per quelli di esercizio. Per le vasche è riportata la necessità di realizzare canaline di raccolta distinte per le acque di sfioro e per quelle di lavaggio. Viene stabilita in 60 cm la misura massima di profondità delle vasche destinate all’avviamento al nuoto dei bambini. Una lunga trattazione riguarda il piano vasca, al paragrafo 10.2.3, che prevede l’obbligo di delimitazione o recinzione di tale zona, accessibile solamente tramite presidio di bonifica invalicabile, che dovrà prevedere idonei sistemi di disinfezione anche per le carrozzine dei disabili. Tutti gli accessi sul piano vasca dovranno essere privi di barriere architettoniche. Il piano vasca dovrà avere una superficie non inferiore al 50%

di quella delle vasche servite, preferibilmente pari alla superficie della vasche per gli impianti al chiuso e al doppio della superficie delle vasche per gli impianti all’aperto. La distanza minima dall’acqua al primo ostacolo sul bordo vasca dovrà essere di 1,50 m, preferibilmente: – m 2,50 per i lati lunghi e m 4 per quelli corti e per il distacco tra vasche contigue, per le vasche fino a m 33,33; – m 3,50 sui lati lunghi e m 6 per quelli corti e per il distacco tra vasche contigue, per le vasche da m 50.

Rossana Prola